Copertura assicurativa in caso di scadenza contrattuale

…FACCIAMO UN PO’ DI CHIAREZZA…

Riportiamo di seguito lo stralcio di una circolare del Ministero dell’Interno che serve a fare un po’ di chiarezza in merito alla copertura assicurativa in caso di scadenza contrattuale:

“[…] l’art. 170 – bis del codice delle assicurazioni private stabilisce che le compagnie assicurative devono stipulare contratti di assicurazione obbligatoria RCA, di durata annuale che si risolvono automaticamente alla scadenza naturale e che non possono essere tacitamente rinnovate. In proposito, viene precisato che l’impresa di assicurazione deve obbligatoriamente avvisare il contraente della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima e nel contempo mantenere operanti le garanzie contrattuali fino all’effetto della nuova polizza ovvero fino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del contratto stesso. […]quindi l’assicurato in attesa di sottoscrivere altro contratto può continuare ad esibire il contrassegno e il certificato scaduto non oltre il quindicesimo giorno successivo alla scadenza contrattuale. [….] alla luce di quanto esposto, si ritiene non più sanzionabile la circolazione del veicolo con contrassegno e certificato assicurativo scaduti, atteso che la garanzia assicurativa prestata con il precedente contratto è estesa in ogni caso, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di scadenza dello stesso”.